A seguito del passaggio ad altro gestore telefonico, o di recesso anticipato del contratto, spesso gli utenti si trovano a pagare delle somme di denaro sotto forma di “penali mascherate”.
Nel 2007 la legge n. 40/2007 (legge Bersani) ha stabilito l’illegittimità delle penali applicate a seguito del passaggio ad altro gestore telefonico o di recesso anticipato del contratto.
Negli anni però le compagnie telefoniche hanno trovato vari modi per aggirare la legge Bersani, ad esempio con clausole che stabiliscono una durata minima del contratto, di solito 24 mesi a fronte di sconti di cui usufruisce il cliente.
Nel momento in cui l’utente dovesse andare via non rispettando il vincolo temporale contrattualmente previsto, gli verranno richiesti tutti gli sconti di cui ha usufruito e pertanto molti consumatori, spaventati dallo spauracchio di queste penali occulte, decidono di rispettare il contratto anche quando vi sarebbero validi motivi per recedere dallo stesso.
A causa dell’illegittimo comportamento dei gestori telefonici è intervenuto l’Agcom che, con la delibera n. 204/18/CONS, ha ribadito che queste penali occulte non sono dovute ed inoltre la durata minima eventualmente prevista dal contratto, è vincolante solo per il gestore.
Le uniche somme che l’operatore telefonico può richiedere sono quelle affrontate per la dismissione della linea oltre ad eventuali rate residue del modem o di altri apparati.
In realtà, però, non sempre queste somme sono dovute, infatti in alcuni casi il gestore non ha diritto ad alcun importo, ad esempio nel caso di malfunzionamento del servizi di linea voce e/o dati la compagnia telefonica non avrebbe diritto a richiedere alcuna somma.
Il gestore, però, anche in questo caso difficilmente rinuncerà a queste somme, infatti nella maggior parte dei casi, nega addirittura l’esistenza del disservizio e pertanto è importante che l’utente presenti un reclamo scritto con il quale chieda di ripristinare il corretto funzionamento dei servizi.
Nel caso non venisse ripristinato il corretto funzionamento del servizio, il consumatore avrà diritto alla cessazione del contratto senza alcun costo ed anzi potrà chiedere la corresponsione di un indennizzo economico per i disagi subiti e nei casi più gravi, potrà formulare una richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non.
L’Agcom, infatti, con la delibera n. 307/03/CONS ha stabilito che gli operatori debbano fornire i loro servizi in maniera regolare e continua.
Un altro caso in cui il cliente ha il diritto di recedere senza alcun costo, è quando il gestore modifichi unilateralmente il contratto o comunichi che vi saranno delle modifiche entro un determinato termine. In questo caso la disdetta dovrà essere formulata entro i termini indicati dall’operatore telefonico.
Gli utenti troppo spesso non riescono a difendersi dalle pretese dei gestori telefonici e anche quando, mediante il call center, chiedono delucidazioni utilizzando i numeri verdi messi a loro disposizione, tante volte non ricevono adeguata assistenza.
Cosa fare in caso di applicazioni di penali a seguito di passaggio ad altro operatore o recesso anticipato?
Ecco alcuni consigli utili
- Fare reclami scritti (fax, email, pec, raccomandata con ricevuta di ritorno ecc.) per segnalare il problema dando un congruo termine al gestore per risolvere le problematiche e solo successivamente passare ad altro gestore, o inviare la disdetta;
- Conservare copia dei reclami formulati con relative ricevute di invio;
- Nel caso il recesso o il passaggio ad altro gestore sia dovuto alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del gestore, conservare la comunicazione ricevuta che può avvenire anche a mezzo sms.
Può essere utile sapere che la comunicazione a voce non ha alcuna validità e pertanto nel caso in cui il gestore effettuerà la modifica delle condizioni solo mediante contatto da parte del call center, se si avrà interesse a cambiare gestore sarà necessario chiedere sempre che la comunicazione sia effettuata anche per iscritto.
Quali sono i diritti dell’utente?
Gli utenti che avranno seguito i consigli di cui sopra, potranno richiedere:
a) la restituzione degli importi fatturati dal gestore telefonico a titolo di penali;
b) la corresponsione da parte della compagnia telefonica di indennizzi qualora il passaggio ad altro operatore o il recesso sia avvenuto a seguito di disservizi causati dal gestore telefonico.
Precisazioni
I gestori telefonici fanno di tuttoper non riconoscere le proprie responsabilità, tra l’altro si avvalgono di Avvocati con grandi competenze nella materia delle telecomunicazioni e pertanto gli utenti spesso si trovano a combattere una “lotta impari” e non vedono riconosciuti i propri diritti, pur avendo subito enormi danni .
Per tutti questi motivi è preferibile avvalersi dell’esperienza di Avvocati esperti del settore come gli Avvocati di ControversieTelefoniche.it.
Conclusioni
Nel caso in cui il gestore telefonico, manifesti la sua reticenza nello stornare le penali e/o nella corresponsione degli indennizzi dovuti, sarà necessario adire il Corecom competente per territorio, preferibilmente mediante un Avvocato, per espletare un tentativo di conciliazione, obbligatorio per legge.
L’utente, qualora abbia sofferto di un disservizio prolungatosi per svariati mesi e ritenga poco congruo l’indennizzo offerto dal gestore telefonico durante il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente, rifiutata la proposta di indennizzo, potrà ricorrere alla giustizia ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale) e richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Contattaci per iniziare la procedura che ti porterà ad ottenere il giusto indennizzo dalla tua compagnia telefonica e/o il rimborso di somme pagate e non dovute e/o la cancellazione di morosità determinate da richieste di pagamento infondate.
Sarai seguito da professionisti esperti della materia che faranno valere i tuoi diritti di consumatore senza che tu ci metta un euro di tasca tua! Sarà la compagnia a dover pagare, all’esito del nostro intervento, per tutti i disagi causati.
Sommario
Mancato o ritardato trasloco dell’utenza telefonica?
- Alcuni consigli utili
- I diritti dell’utente
- Precisazioni
- Conclusioni