Fatturazione a 28 giorni: la storia infinita

Tutte le principali compagnie telefoniche, a partire dal 2015, hanno iniziato a fatturare non più mensilmente, ma ogni 28 giorni, quindi le mensilità sono passate da 12 a 13 e tutto ciò ha comportato un aumento medio delle tariffe dell’ 8,6%.

Fatturazione obbligatoriamente mensile per le telefonia fissa


Il 24 marzo 2017 l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con una delibera stabiliva che per la telefonia fissa, la fatturazione dovesse essere obbligatoriamente mensile mentre per la telefonia mobile potesse essere tollerata la fatturazione a 28 giorni.
L’Agcom giustificava questa differenziazione asserendo che la fatturazione a 4 settimane comportasse una mancanza di trasparenza che poteva essere tollerata nella telefonia mobile (dove il 76% del traffico è prepagato), mentre per la telefonia fissa, avvenendo il pagamento con addebito diretto su conto corrente bancario, l’utente non era messo nelle condizioni di controllare gli aumenti.

Anche Sky entra nel club dei 28 giorni


La delibera dell’AGCOM, però, non cambiava lo stato di cose, anzi la fatturazione a 28 giorni cominciava ad essere utilizzata anche da altre società tra cui Sky Italia.
In data 20 ottobre 2017, l’AGCOM diffidava Sky Italia per la fatturazione ogni 4 settimane e chiedeva che venisse data una completa informativa agli utenti, anche relativamente all’esercizio del diritto di recesso, reso più difficoltoso per il consumatore che decideva di interrompere il rapporto contrattuale, allorquando riceveva la comunicazione del nuovo modo di computare i termini della fatturazione.
La delibera AGCOM del 24 marzo 2017 che aveva fissato un termine di 90 giorni per tornare alla fatturazione mensile nella telefonia fissa, però, non veniva rispettata, le compagnie telefoniche, infatti, continuavano ad inviare fatture ogni 28 giorni.

Il Decreto Fiscale e la Legge


Il 14 novembre 2017, la commissione Bilancio del Senato dava il via libera all’emendamento che prevedeva l’obbligo di fatturazione su base mensile per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Il Decreto fiscale, poi convertito con la legge n. 172 del 4 dicembre 2017, stabiliva per le compagnie telefoniche un termine di 120 giorni per tornare alla fatturazione mensile, rendendola obbligatoria sia per la telefonia fissa che per quella mobile a partire dal 5 aprile 2018, inoltre venivano inasprite le sanzioni dell’Authority delle Comunicazioni, che attualmente partono da un minimo di 240.000,00 mila euro fino ad un massimo di 5 milioni di euro.
La novella legislativa, tuttavia, aveva generato immediatamente un’ambiguità interpretativa, non essendo chiaro se il riferimento operato fosse al mese commerciale, o a quello solare e, da ultimo, ad aggravare la confusione imperante provvedeva il TAR Lazio che, il 12 febbraio 2018, ribadiva la correttezza dell’obbligo di fatturazione mensile, respingendo i ricorsi proposti dalle compagnie telefoniche (Tim, Wind Tre, Fastweb e Postemobile) confermando quanto disposto dalla delibera AGCOM del 15 marzo 2017; il Tar, però, sospendeva con un distinto provvedimento, sempre in via cautelare (cioè in attesa del giudizio di merito), l’altra Delibera AGCOM (quella del 19 dicembre 2017), con la quale l’Autorità obbligava le compagnie a restituire in modo automatico quanto indebitamente sottratto, direttamente nella prima bolletta mensile.

Torna la fatturazione mensile, ma con le tariffe aumentate: senza vergogna!


Dall’aprile del 2018, inoltre, pur tornando la fatturazione ad essere mensile, le tariffe subivano un cospicuo rincaro, ovviamente allo scopo di mantenere gli aumenti dell’8,6%, distribuendo la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che 13.

Indaga l’Antitrust


Tale stato di fatto induceva l’Antitrust ad indagare per un presunto cartello anticoncorrenziale tra le compagnie che erano state costrette dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 a ripristinare la fatturazione mensile.
Nelle more della conclusione del procedimento, l’Autorità per evitare un danno grave e irreparabile per la concorrenza e ovviamente per gli utenti, adottava misure cautelari urgenti ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, imponendo agli operatori di sospendere l’attuazione dell’intesa anticoncorrenziale oggetto di indagine e di definire in via indipendente la propria offerta di servizi.

Richiesta di rimborso da parte dell’Agcom

L’Agcom, inoltre con quattro distinte diffide, uguali nel contenuto, a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, chiedeva di rimborsare i “giorni erosi” ritardando la fatturazione per consentire il recupero delle somme indebitamente percepite, secondo l’Autorità era “agevolmente quantificabile per l’operatore il monte giorni eroso per ciascun cliente, sulla base della data di decorrenza della prima fattura successiva al 23 giugno 2017 (termine per l’abbandono della fatturazione a 28 giorni in ossequio alla Delibera 121/17/CONS e della data di ripristino della fatturazione con periodicità mensile”

Il Tar sospende la decisione di Agcom


Il Tar, però, interveniva nuovamente sospendendo la decisione dell’Agcom asserendo quanto si riporta: “la disposta posticipazione della fatturazione costituisca misura ragionevole e di più facile applicazione (oltre che di non impossibile reversibilità) rispetto allo “storno” di somme» ma aggiungeva che «appaiono sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza, di cui al citato art. 56 cod. proc. amm., tenuto conto dell’entità dell’onere addossato a ciascun operatore, dei tempi ristretti imposti e dell’assenza di qualsiasi interlocuzione con i medesimi, al fine di individuare eventuali soluzioni meno afflittive».

Nuova delibera Agcom


L’Agcom interveniva con una nuova delibera a giugno 2018 con la quale stabiliva che gli operatori telefonici avrebbero dovuto restituire quanto indebitamente percepito con accrediti in fattura entro il 31 dicembre 2018. I rimborsi dovevano includere tutti i giorni erosi a partire dal 23 Giugno 2017 fino al ripristino della fatturazione mensile. A questo punto le compagnie telefoniche adivano la Giustizia Amministrativa, ma il Tar Lazio confermava quanto stabilito dall’Agcom, mentre venivano annullate le sanzioni comminate dall’Autorità (1,1 milione di Euro a testa, per un totale di 4,4 milioni di Euro). Per i Giudici Amministrativi “non risultano ragioni di oggettiva e insormontabile difficoltà nel provvedere agli adeguamenti imposti dall’Autorità”, confermando il 31 dicembre 2018 come termine ultimo per la restituzione di quanto indebitamente incassato.

Appello al Consiglio di Stato


Le compagnie telefoniche, a questo punto, presentavano appello al Consiglio di Stato, il quale si pronunciava con quattro ordinanze e decideva di sospendere l’ordine del Garante delle Comunicazioni di rimborsare gli utenti entro il 31 dicembre 2018 per i giorni illegittimamente erosi in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado del Tar del Lazio dello scorso novembre che aveva confermato le modalità di rimborso individuate dalla delibera Agcom. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro il 31 marzo 2019, tempo ritenuto necessario dal Consiglio di Stato per valutare le motivazioni della sentenza del Tar Lazio e per pronunciarsi in maniera definitiva sul diritto al rimborso degli utenti.

To be continued…


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