Tim, Vodafone e Wind Tre sono state multate dall’Agcom per oltre due milioni di euro poichè quando i propri clienti, titolari di contratti prepagati, esaurivano il credito non bloccavano il traffico in uscita e lo rendevano comunque disponibile anche in mancanza di un espresso consenso da parte degli utenti. Le società telefoniche, ai clienti che non effettuavano tempestivamente la ricarica per permettere il rinnovo della loro offerta e che spesso involontariamente utilizzavano i servizi voce e Sms, detraevano il costo dalle ricariche effettuate successivamente.
L’Agcom pronunciandosi sulla questione ha stabilito che in questo caso non può applicarsi quanto previsto dall’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in altre parole deve esserci un’espressa accettazione da parte degli utenti non essendo sufficiente il solo diritto di recesso dal contratto senza spese. Dopo un’approfondita istruttoria l’Agcom ha scoperto che gli operatori non solo hanno modificato le originarie condizioni del contratto prepagato, ma hanno introdotto un nuovo elemento che andava espressamente accettato dall’utente.
DELIBERA AGCOM N. 326/10/CONS
Già in passato l’Agcom aveva stabilito che le compagnie telefoniche dovessero sospendere la connessione dati una volta che il credito fosse esaurito e potevano riattivarla solo nel momento in cui l’utente avesse effettuato una ricarica esprimendo così in maniera espressa la propria volontà di riattivarla ( cfr. art. 2 comma 2 della delibera n. 326/10/Cons.)
L’ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
L’Autorità ha confermato quanto già stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8024/2019, secondo tale orientamento l’art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, non può essere applicato a tutte le modifiche del contenuto del contratto. Ci sono infatti due limiti che non possono in alcun caso essere superati. Il primo limite riguarda le modifiche unilaterali le quali possono avere ad oggetto unicamente la modifica di condizioni già previste dal contratto. L’altro limite riguarda invece le modifiche delle condizioni preesistenti, che non possono mai consistere nella novazione del rapporto obbligatorio precedente.
L’Agcom, infine, ha scoperto che le compagnie telefoniche suindicate, in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile, non hanno rispettato gli obblighi di trasparenza relativamente alle informative rese ai loro utenti. Wind Tre, è stata sanzionata anche per aver applicato un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb una volta che veniva esaurito il bundle dati previsto dall’offerta a cui gli utenti avevano aderito.
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